(massima n. 1)
Il Comune che, anche in mancanza di una titolaritā "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed č conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l'auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilitā ex art. 2051 c.c. dell'ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla circostanza che la strada in questione ricadesse nel territorio di detto comune e fosse concretamente adibita all'uso pubblico, con vocazione di strada "vicinale", assimilabile a quelle comunali).