(massima n. 1)
Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontą contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitł di passaggio sulla comproprietą del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietą esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietą ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.