(massima n. 1)
In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalitā č perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalitā del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalitā della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalitā ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerositā costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, č riservata al giudice di merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericitā delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).