(massima n. 1)
In tema di contratto d'appalto, il riconoscimento dei difetti dell'opera e la loro eliminazione da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento della responsabilitą per eventuali danni derivanti al committente dai vizi dell'opera e l'assunzione della correlativa obbligazione, distinta da quella adempiuta di garanzia, di risarcire il danno, con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione relativa.