(massima n. 2)
Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietą, nella qualitą di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con pił figli, la legittima complessiva del coniuge č pari alla metą dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metą spetta ai figli in parti uguali.