(massima n. 1)
Qualora l'atto di riassunzione del giudizio interrotto per morte della parte sia stato notificato nei confronti del solo chiamato all'ereditā, che, lamentando il proprio difetto di "legitimatio ad causam", abbia successivamente rinunziato all'ereditā, la sentenza di primo grado č nulla attesa l'efficacia retroattiva della rinunzia all'ereditā con la conseguenza che il giudice d'appello deve rimettere il giudizio al primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per consentire la regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'ereditā giacente.