(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, č applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'ereditā giacente.