(massima n. 1)
Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualitā di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera ereditā, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza; nč deve manifestarsi in una attivitā corrispondente all'esercizio della proprietā dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'ereditā, e cioč in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.