(massima n. 1)
L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'ereditą, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontą di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltą di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'ereditą in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".