(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'ereditā, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltā di accettare l'ereditā con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa.