(massima n. 1)
Il diritto agli alimenti č legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilitā da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attivitā lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invaliditā al lavoro per incapacitā fisica, e la impossibilitā, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. Inoltre lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilitā per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga ed č ben distinto dallo stato di difficoltā economica compatibile con un'occupazione intermittente.