(massima n. 1)
Gli ascendenti hanno sì il diritto, previsto dall'art. 317-bis c.c., di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ma tale posizione soggettiva è piena solo nei confronti dei terzi, mentre diviene recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti, qualora non sia funzionale alla loro crescita serena ed equilibrata, sicché la frequentazione con i nonni comporti loro turbamento e disequilibrio affettivo (la Suprema corte, ritenendolo ricorribile per cassazione, ha confermato il provvedimento di merito che, a tutela del superiore interesse dei minori, ha escluso ogni contatto tra un nonno e i nipoti, in ragione della condotta violenta e prevaricatrice del primo, tenuto anche conto della volontà espressa dai secondi).