(massima n. 2)
Posto che l'azione di disconoscimento della paternità, qualora il presunto padre sia morto senza averla proposta, pur non essendo incorso in decadenza, si trasmette ai suoi discendenti o ascendenti, questi potranno esercitarla nel termine annuale decorrente dalla morte del presunto padre, se essi a tale data erano già a conoscenza della nascita ovvero, in caso contrario, dalla conoscenza della nascita in qualunque modo acquisita, a prescindere dalla loro presenza o ritorno nel luogo della nascita.