(massima n. 1)
Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternitą naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di cosģ elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.