(massima n. 1)
In tema di opere pubbliche, la clausola contrattuale con cui, riproducendo il contenuto dell'art. 1 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l'impresa dichiara d aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i lessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell'appalto, si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio.