(massima n. 1)
L'art. 1664 comma secondo c.c. — che è applicabile anche agli appalti di opere pubbliche, non trovando ostacoli nella relativa disciplina normativa — attribuisce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, riconoscendo con l'uso dell'aggettivo «simili» soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico o idrico del suolo o del mare.