(massima n. 1)
Le azioni di nullitą non si trasmettono agli eredi se non quando l'evento morte intervenga in corso di giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullitą. (Nel caso di specie, il giudizio di riconoscimento della dichiarazione di nullitą pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio). Peraltro la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non configura un atto interruttivo, né determina la cessazione della materia del contendere ma consente la prosecuzione del procedimento salva l'esigenza (garantita nella specie con l'atto d'intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa.