(massima n. 1)
La previsione dell'art. 1664 c.c., sulla base della quale l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da causa geologiche, idriche e simili (vale a dire a cause naturali) e non si estende ad altre e diversecause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali.