(massima n. 1)
In tema di appalto, l'equo compenso di cui all'art. 1664, comma secondo, c.c., dovuto in dipendenza della c.d. "sorpresa geologica", costituisce un supplemento di natura indennitaria proporzionale al prezzo, assolvente alla funzione di reintegrare l'appaltatore dei maggiori oneri, rispetto al compenso contrattuale, subiti per effetto delle impreviste ed imprevedibili difficoltā incontrate nell'esecuzione della prestazione per ostacoli di natura geologica e simili. Ne consegue che detto compenso non č determinabile da parte del giudice di merito laddove difetti la prova del prezzo originario, posto che č proprio di quest' ultimo che si deve necessariamente tener conto ai fini della determinazione dell'indennizzo.