(massima n. 1)
In tema di sottrazione internazionale di minori, quando venga allegata la ricorrenza di una forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul, il giudice, ove accertata, deve verificare in che misura la stessa sia tale da incidere sulla complessiva situazione dei fatti rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di rientro del minore e, con riferimento all'art. 13, lett. b) della Convenzione dell'Aja del 1980, č tenuto a valutare la possibilitā della sussistenza di un fondato rischio, per il minore, di trovarsi in una situazione intollerabile o di essere esposto, per il suo ritorno, a pericoli fisici e psichici in relazione alle violenze accertate.