(massima n. 1)
Ai fini della validitā della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non č necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non č richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.