(massima n. 1)
L'esimente prevista dall'art.97 della l. n.633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine č giustificata dalla notorietā o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attivitā da cui la sua notorietā č scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attivitā a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'esimente legata alla notorietā di un famoso calciatore fosse strettamente correlata soltanto nell' ambito dell'attivitā sportiva, ritenendo quindi che non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, foto del calciatore che lo ritraevano mentre scendeva da un aereo brandendo la coppa appena vinta con la squadra, altra fotografia che lo ritraeva insieme ad altri noti calciatori della nazionale italiana dell'epoca durante un ritiro della nazionale, un'altra, infine, che lo ritraeva nel corso di un'intervista).