(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1664 c.c., il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi č subordinato al duplice accertamento che vi sia stato un aumento, in misura superiore al decimo del prezzo convenuto, del costo dei materiali e della mano d'opera impiegati e che tali aumenti fossero imprevedibili al momento della conclusione del contratto, potendo, peraltro, l' imprevedibilitā del mutamento riguardare, in epoca di instabilitā monetaria, anche la sola misura del mutamento, quando si verifichi un improvviso salto inflattivo, rispetto all'andamento della svalutazione manifestatosi negli anni precedenti, dovuto a particolari contingenze.