(massima n. 1)
La pronunzia assolutoria per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o pił degli eventi tipici dello "stalking", non sussistendo identitą del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di "bis in idem", secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016.