(massima n. 1)
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con pił persone anche quando uno dei due destinatari sia tenuto al segreto professionale. (Fattispecie relativa alla manifestazione di espressioni offensive della reputazione di una collega di lavoro nel corso di un incontro di mediazione con il dirigente aziendale, tenuto in forma riservata con l'assistenza di uno psicologo). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 19/12/2019)