(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 591 cod. pen., la condotta di "abbandono" č integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumitā del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, dopo aver accoltellato a morte il coniuge all'interno dell'abitazione familiare, si allontanava lasciando, sul luogo del delitto, i figli in tenera etā, in balia di se stessi).