(massima n. 2)
Qualora sia posta come condizione di efficacia dell'atto di fondazione di una persona giuridica, la conformitā dello statuto approvato dall'autoritā amministrativa a quello predisposto dal fondatore, il difetto di essa assume una duplice rilevanza: quella di difetto di un presupposto e quindi di invaliditā dell'atto di riconoscimento, e quella di difetto di efficacia dell'atto di fondazione (quanto meno con riguardo all'attribuzione patrimoniale). Di conseguenza si offre al fondatore la possibilitā di esercizio di una duplice pretesa; quella di invalidazione del provvedimento amministrativo, esercitabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e quella di caducazione del negozio privato la quale, in quanto concerne l'attuazione di un negozio di diritto privato, l'efficacia o meno di questo e le conseguenze dell'asserita inefficacia (restituzione dei beni trasferiti per difetto dell'atto traslativo), č proponibile dinanzi all'autoritā giudiziaria ordinaria.