(massima n. 1)
La condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identitą del coniuge nell'atto di matrimonio, vertendo sull'accertamento delle qualitą personali del dichiarante (l'identitą della sposa), integra il delitto di cui all'art. 495, comma secondo, n. 1) cod. pen., con esclusione sia di quello previsto dall'art. 483 cod. pen., che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti", sia di quello previsto dall'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsitą non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico.