(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri) la condotta del privato che attesti falsamente, al fine di essere ammesso a colloquio con un soggetto detenuto, di essere legato allo stesso da un rapporto di convivenza, vertendo tale dichiarazione sull'accertamento dei connotati della persona, integrativi o sostitutivi della identitą o dello status del dichiarante, ovvero di situazioni di fatto cui l'ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi.