(massima n. 1)
In riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 495, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'attenuante del ravvedimento attivo, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non può essere applicata nell'ipotesi in cui le mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale siano state trasfuse in una sentenza di condanna pronunziata nei confronti del soggetto del quale siano state declinate falsamente le generalità in quanto le condotte riparatorie, eventualmente poste in essere dall'autore del reato, non sarebbero idonee concretamente ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.