(massima n. 1)
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalitą di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identitą fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalitą. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identitą, di cui all'art. 495, comma terzo, n. 2 cod. pen., qualora la falsitą dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona effettivamente esistente).