(massima n. 1)
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualitą personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsitą, ma č sufficiente la coscienza e volontą della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).