(massima n. 1)
Non integra il delitto di falsitą ideologica commesso da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, all'atto di iscrizione nell'albo professionale, nel sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio, ometta di indicare le iscrizioni relative a condanne definitive, delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale. (Fatto commesso prima dell'introduzione del comma 8 dell'art. 28 d.P.R. n. 313/2002).