(massima n. 1)
È ammissibile e rituale il sequestro probatorio, avente per oggetto prodotti recanti un marchio ritenuto contraffatto, disposto in pendenza di un giudizio civile, preordinato ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 cod. pen., ovvero il "fumus commissi delicti" in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato. (Fattispecie relativa ad articoli recanti il marchio "Supreme", oggetto di provvedimento di diniego dell'Ufficio europeo marchi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso che tale decisione avesse conseguenze automatiche sulla registrazione del marchio nel territorio nazionale).