(massima n. 1)
La controversia circa la validitā o l'efficacia dell'atto costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento di riconoscimento della personalitā giuridica, nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma č regolato in relazione alla sua validitā ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo. Nč, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica, ciō č di ostacolo la disposizione dell'art. 20, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, giacchč talé norma si limita a disciplinare le modalitā con le quali viene recepito nell'ordinamento statuale il provvedimento dell'autoritā ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione, senza in alcun modo incidere sulla distinzione tra atto negoziale di costituzione dell'ente e provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica nell'ambito di quell'ordinamento, dovendosi d'altra parte escludere che il sindacato sulla validitā o sull'efficacia del primo, da svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato all'autoritā ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione dell'ente. (Principio espresso in fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore alla riforma di cui al regolamento approvato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).