(massima n. 1)
Nel contratto di leasing il concedente č tenuto a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del bene ed, a sua volta, l'utilizzatore č tenuto ad avere cura del bene, ad usarlo in modo ragionevole ed a conservarlo nello stato in cui gli č stato consegnato, tant'č vero che quest'ultimo, alla scadenza del termine pattuito per il godimento, deve restituire il bene nello stato in cui gli era stato consegnato, salvo che eserciti, se pattuito, il diritto di acquistare il bene o di prorogare il rapporto di leasing per un ulteriore periodo. Ne consegue che l'obbligazione di custodire il bene da parte dell'utilizzatore č parte integrante del contratto in oggetto e la clausola dell'accordo che esplicitamente la prevede non puō considerarsi vessatoria e non ha bisogno, pertanto, di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.