(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).