(massima n. 1)
In ipotesi di leasing sia di godimento che traslativo, l'opzione di acquisto (che nel primo caso č normalmente prevista per un prezzo di modesta entitā, costituendo una pattuizione marginale ed accessoria in vista dell'eventuale interesse alla prosecuzione dell'utilizzazione del bene, mentre nell'altro si presenta come situazione necessitata per dare corrispettivitā alla quota del prezzo giā versato senza ricevere una corrispondente utilitā) č intimamente compenetrata nella concessione di godimento del bene e il relativo esercizio non dā luogo alla formazione di un nuovo contratto funzionalmente autonomo rispetto a quello di leasing ma concreta un accordo traslativo che trova in tale contratto il proprio fondamento causale. Ne consegue che la relativa cessione va effettuata unitamente al contratto di leasing cui inerisce, realizzandosi cosė una successione a titolo particolare nel rapporto negoziale mediante la sostituzione di un soggetto (cessionario) nella complessiva posizione giuridica attiva e passiva di uno dei contraenti originari (cedente).