Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 276del 24 gennaio 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
Ogni qualvolta che per il godimento di un bene sia stata pattuita una controprestazione di qualsiasi natura, forma o misura, si realizzano gli estremi di un rapporto locatizio e non di un comodato.