(massima n. 1)
Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non occorrendo la conoscenza dell'identità di chi agirà, delle modalità esecutive della condotta e dell'identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a mettere in pericolo una pluralità di persone e del suo collegamento ad una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di almeno un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso per aver procurato, dopo specifica e mirata ricerca, una autovettura rubata e targhe false, nonché la strumentazione indispensabile per collegare i dispositivi destinati a provocare l'esplosione, nella consapevolezza di contribuire, sia pure nella fase preparatoria, ad un attentato dinamitardo nella pubblica via).