Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10255 del 29 novembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, č libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., č subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/02/2019).

(massima n. 2)

La riproduzione fotografica del contenuto di biglietti rinvenuti nella disponibilitā del soggetto sottoposto a perquisizione č qualificabile come prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di stupefacenti, in cui la Corte ha precisato che la documentazione era pienamente utilizzabile in assenza di alcun vizio o divieto probatorio nella modalitā di esecuzione del controllo di polizia ed in considerazione del regolare deposito della stessa negli atti del pubblico ministero, con relativa "discovery", senza alcuna lesione del diritto di difesa degli imputati). (Rigetta, Corte Appello Roma, 04/02/2019)

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