(massima n. 2)
L'eccezione relativa a sopravvenienze che operano come fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere in primo grado può essere formulata per la prima volta in appello, giacché quei fatti non sono elementi negativi della fattispecie, analogamente a quelli che l'art. 112 c.p.c. considera come normalmente rilevabili; il divieto di allegazione in appello, infatti, non riguarda le argomentazioni e i fatti posti dalla parte a fondamento della domanda o dell'eccezione e che costituiscono oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve pronunciarsi sulla domanda o sull'eccezione proposte davanti al primo giudice, riesaminando i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione. Qualora, invece, trattasi di eccezioni che soddisfano solo esigenze individuali e che possono essere fatte valere se tempestivamente indicate nel giudizio, il giudice può provvedere sulle stesse soltanto se proposte dalle parte e non oltre i limiti di esse né può esaminare le ragioni estintive, modificative o impeditive che per legge debbono essere proposte dalla parte interessata.