(massima n. 1)
La locazione, da parte di un socio di una societā di persona, ad altro socio della propria quota sociale č ammissibile. (Nella specie l'usufruttuario di una quota sociale, costituita da parte dei locali e dell'azienda commerciale in essi gestita, aveva locato la stessa ad altro socio. La Corte Suprema ha enunciato il principio che precede).