(massima n. 1)
Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non č necessaria e, pertanto, č onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontā di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non č tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 03/11/2017).