(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullitą a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, attesa l'assenza dell'imputato nel giudizio d'appello che si era celebrato in contumacia, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2016).