(massima n. 1)
Nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601 cod. proc. pen. costituisce una nullitā relativa, che č sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 06/06/2016).