(massima n. 1)
Poiché, nel rapporto di locazione, si prescinde dalla titolaritą del diritto di proprietą o di usufrutto del locatore sull'immobile essendo sufficiente, in relazione all'obbligazione principale da lui assunta di consentire al conduttore l'uso ed il godimento dell'immobile stesso, che egli abbia la disponibilitą del bene spetta allo stesso la legittimazione ad agire per tutte le questioni che concernano la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto.