(massima n. 1)
Sebbene il contratto di locazione abbia natura personale e prescinda dall'esistenza e titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, è tuttavia necessario che tale disponibilità abbia avuto genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento. Ne consegue che non può assumere qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto della cosa stessa. (In applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha escluso che l'appaltatore, il quale aveva la detenzione dell'opera costruita su un'area promessagli in vendita dal committente, godesse del potere di disporre dell'opera stessa a titolo di locazione, essendosi trattato di una disponibilità di mero fatto, conseguita al di fuori di qualsiasi rapporto giuridico implicante l'attribuzione di un simile potere).