(massima n. 1)
La scriminante putativa del consenso dell'avente diritto non è applicabile quando debba escludersi, in base alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione di operare con l'approvazione della persona che può validamente disporre del relativo diritto. (Fattispecie di furto di materiale informatico prelevato dall'imputato presso discariche pubbliche, in cui è stata esclusa l'esimente invocata sulla base delle autorizzazioni verbali al prelievo provenienti dai soli custodi delle stesse anche in considerazione delle caratteristiche delle strutture e della natura del materiale ivi allocato).