(massima n. 1)
L'esame dell'"hard disk" di un computer in sequestro e la conseguente estrazione di copia dei dati ivi contenuti non sono attivitą che le parti possono compiere durante il termine per comparire all'udienza dibattimentale senza contraddittorio e alla sola presenza del custode, in quanto implicano accertamenti ed interventi di persone qualificate e l'utilizzo di appositi strumenti, sģ che devono essere necessariamente svolti in dibattimento, nel contraddittorio, e sotto la direzione del giudice. (Rigetta, App. Bolzano, 03 aprile 2008).